Paghe e contributi 06 Giugno 2025

Conguaglio integrazioni salariali: l’Inps rettifica sulla decadenza

L'Inps muta orientamento sul termine decadenziale del conguaglio delle integrazioni salariali ex art. 7, c. 3 D.Lgs. 148/2015, aderendo a un orientamento della Corte di Cassazione. Cosa cambia?

Il messaggio Inps 6.05.2025, n. 1410, non pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, sembra porre definitivamente fine a un'annosa questione. La questione attiene la decadenza semestrale del conguaglio delle integrazioni salariali ex art. 7, c. 3 D.Lgs. 148/2015. Assodato che tale decadenza non opera se il conguaglio è tempestivo, come si regola invece l'Inps in caso di erroneità del medesimo?L’art. 7, c. 2 della riforma degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. 148/2015) prevede che l'integrazione salariale sia anticipata dal datore di lavoro e, in seguito, rimborsata dall'Inps o conguagliata con i debiti contributivi. L’art. 7, c. 3 dispone poi che la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale di 6 mesi decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Tale disposizione si applica anche ai Fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di solidarietà residuale (FIS).In ordine alla corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate, evidenzia l'Inps, si è formato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione. L'art. 7, c. 3 D.Lgs. 148/2015, sottolineano gli Ermellini (Cass., Sez. Lav., sent. 17.01.2025, n. 1231), correla la decadenza alla "richiesta di rimborso" oppure al "conguaglio". Con riferimento a quest'ultimo, si riconosce rilevanza giuridica al solo atto del conguaglio, atto che...

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