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Procedure concorsuali
13 Gennaio 2024
Consecuzione fallimentare e credito del professionista
Il professionista che abbia predisposto gli atti per l’ammissione della società al concordato preventivo, una volta che la stessa sia stata ammessa alla procedura, può chiedere la prededuzione del proprio credito, per l’attività svolta, nel fallimento consequenziale alla revoca del concordato?
Il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per l’accesso al concordato preventivo è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di concordato, sia stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo alla conservazione o incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F.
Affinché l’attività del professionista possa essere ritenuta “funzionale” non è però sufficiente l’accesso al concordato preventivo, occorrendo, quale necessario elemento integrativo, che il rapporto di inerenza alle finalità della procedura, al cui vantaggio è stata rivolta, trovi un apprezzamento anche nella transizione verso l’altro procedimento concorsuale che segua la prima, specie quando ne sia la conferma d’insuccesso nel relativo progetto ristrutturativo.
Ai fini di valutare la funzionalità della prestazione del professionista alla realizzazione della finalità della procedura concordataria non è sufficiente che l’apporto del terzo si sia fenomenicamente inserito nell’iter che ha condotto all’ammissione del concordato, ma occorre l'adeguatezza della prestazione del professionista alla realizzazione delle finalità tipiche della...