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Diritto
15 Giugno 2020
Consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo
In tema di contratto preliminare, la consegna non determina la decorrenza del termine di cadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione.
Una società convenne in giudizio innanzi al Tribunale, esponendo che era stato sottoscritto un preliminare per l'acquisto di un immobile in corso di edificazione per il prezzo di 160.000 euro, corrispondendo la somma di 20.000 euro a titolo di caparra confirmatoria, oltre a un acconto di 40.000 euro, ma poi la controparte non si era recata dal notaio per la stipula del contratto definitivo, nonostante l'immobile fosse già stato consegnato. Pertanto, è stato chiesto l'accertamento dell'inadempimento e la declaratoria del diritto a trattenere la caparra, oltre alla riconsegna dell'immobile e il risarcimento per l'occupazione abusiva.
Il giudizio è proseguito dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione civile (sent. 27.05.2020, n. 9953), che ha accolto il secondo motivo di impugnazione della sentenza di secondo grado, con il quale si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 C.C. Si contestava, infatti, la statuizione della Corte d'appello in ordine all’intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi dell'immobile siccome non denunciati nei termini di legge, presupponendo, invece, la norma invocata l'intervenuto trasferimento del diritto. L’art. 1495 C.C. prevede che il compratore decada dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che...