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Diritto 18 Maggio 2022

Conseguenze all’annullamento dell’atto prodromico

Se il giudice annulla il prodromico accertamento diviene illegittima la cartella frutto dell’iscrizione a ruolo straordinario in caso di fondato pericolo per la riscossione, lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 6.05.2022, n. 14384.

La vicenda riguarda una cartella di pagamento, emessa previa iscrizione a ruolo a titolo straordinario, dopo il fallimento della società contribuente, avvenuto in prossimità del giudizio avverso l’avviso di accertamento. Con la pronuncia della Cassazione (ordinanza 6.05.2022, n. 14384), viene definitivamente confermato l’annullamento della cartella di pagamento a seguito di una pronuncia di una C.T.R., resa in un separato giudizio, con cui era stato annullato il prodromico avviso di accertamento. Non veniva accettata la tesi dell’Amministrazione secondo cui rispetto allo strumento del ruolo ex art. 15-bis D.P.R. 602/1973 bisognerebbe distinguere fra società in bonis e fallita: nel secondo caso l’iscrizione a ruolo dell’intero credito è finalizzata soltanto all’ammissione al passivo e alla successiva ripartizione del ricavato, dal momento che l’azione esecutiva nei confronti del contribuente risulta vietata dall’art. 51 L.F. Secondo la Cassazione, invece, non conta che lo strumento sia utilizzato nei confronti della società fallita, la legittimità della misura cautelare, infatti, dipende sempre da quella dell’atto impositivo presupposto. Il tutto consentirebbe di semplificare l’azione del Fisco senza soggiacere alla graduale esigibilità del credito ex artt. 15 D.P.R. 602/1973 e 68, c. 1 D.Lgs. 546/1992. Infatti, una volta annullato, l’atto impositivo non...

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