La legge di Bilancio (Legge 145/2018) ha introdotto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni in materia di lavoro. È previsto, infatti, un aumento del 20% degli importi indicati: dall'art. 3 D.L. n. 12/2002 (convertito da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero; dall'art. 18 D.L. n. 276/2003, che punisce le condotte interpositorie; dall'art. 12 D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale; dall'art. 18-bis, cc. 3 e 4 D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
È previsto anche un aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).
Tutte queste maggiorazioni sono addirittura raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti.
A titolo esemplificativo l'importo sanzionatorio base previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in nero, cioè la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro, è ora pari ad una somma da € 1.800 a € 10.800.
I nuovi importi sanzionatori sono...