La sentenza della C.G.T. di 1° grado di Roma n. 8489/2026 assume particolare rilievo per i gruppi che operano in regime di consolidato: l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale deve essere declinato considerando la posizione del soggetto su cui effettivamente ricadono gli effetti dell’accertamento, e non solo quella del soggetto formalmente controllato o, come nel caso di specie, fallito. Inoltre, si richiama l’attenzione sulla necessità di un allineamento tra Uffici provinciali e Direzioni regionali, poiché scelte difformi e non adeguatamente motivate vanificano la cooperazione che lo stesso legislatore ha inteso promuovere con il nuovo assetto del contraddittorio preventivo. La controversia trae origine dall’avviso di accertamento notificato alla società consolidante a seguito di rettifica della dichiarazione integrativa presentata dalla consolidata. Nel frattempo, la partecipazione era stata ceduta nel 2019 e la stessa società era stata dichiarata fallita nel 2022. La procedura di controllo ha preso avvio da un questionario trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla sola consolidata, pervenuto alla consolidante solo nel 2025 tramite il curatore fallimentare. La società ricorrente ha contestato la legittimità della pretesa erariale, evidenziando, fra l’altro, il mancato rispetto del contraddittorio preventivo nei confronti del soggetto effettivamente inciso (la consolidante, obbligata in solido). Nel corso del contraddittorio successivo...