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Imposte dirette 21 Agosto 2026

Consolidato fiscale: niente deduzione per interessi su crediti estinti

Per la Cassazione (ordinanza n. 24249/2026) gli interessi su un credito infragruppo estinto per rinuncia sono indeducibili: la speculare tassazione del provento in capo alla consolidante non rende neutra la ripresa nel consolidato.

Con l'ordinanza 30.07.2026, n. 24249, la Corte di Cassazione ha fissato un principio destinato a incidere sulla gestione dei rapporti finanziari infragruppo: nel consolidato fiscale nazionale la deduzione degli interessi passivi presuppone l'effettiva esistenza del costo in capo alla singola società che lo espone, sicché gli interessi contabilizzati su un credito estinto per rinuncia della creditrice sono indeducibili, senza che rilevi la speculare tassazione del corrispondente provento in capo ad altra società del perimetro. Nella vicenda l'Ufficio aveva contestato a una consolidata la deduzione di interessi maturati su un debito infragruppo ormai inesistente, essendo intervenuta la rinuncia della società creditrice. La difesa puntava sul profilo sostanziale della neutralità: il componente negativo dedotto dalla consolidata era stato specularmente tassato come componente positivo dalla consolidante, con effetto complessivo nullo per la fiscal unit. La Suprema Corte ha respinto la tesi valorizzando la natura del consolidato quale mera procedura di liquidazione aggregata: l'istituto di cui all'art. 117 e ss. del Tuir non trasforma il gruppo in un autonomo soggetto d'imposta né deroga, in via generale, alle regole ordinarie di determinazione del reddito di ciascuna partecipante. Ne deriva che:- un componente negativo inesistente resta indeducibile anche se un'altra società del gruppo lo ha tassato come componente positivo;- la rilevazione di interessi attivi in capo...

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