RICERCA ARTICOLI
Imposte dirette 17 Luglio 2026

Consolidato: stop all’integrativa per passare da rimborso a cessione

L’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di usare la dichiarazione integrativa per trasformare, a posteriori, un credito Ires già destinato a rimborso in credito ceduto ex art. 43-ter D.P.R. 602/1973: non si tratta di errore ma di “ripensamento”.

Con la risposta all’interpello n. 147/2026 l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema molto operativo per i gruppi in consolidato: è possibile presentare una dichiarazione integrativa solo per cambiare la modalità di utilizzo di un credito Ires da “rimborso” a “cessione infragruppo” ex art. 43-ter D.P.R. 602/1973?Il caso riguardava la consolidante che, nel modello CNM 2024 (periodo 2023), aveva indicato un’eccedenza Ires a credito. Con una prima integrativa/tardiva aveva già segnalato la cessione di una parte del credito e destinato il residuo a rimborso. Successivamente, il gruppo ha valutato come più conveniente la cessione anche del credito residuo alla stessa consolidante, per consentirne l’utilizzo in compensazione mediante integrativa sia del CNM sia del Modello Redditi SC della cessionaria.La società ha quindi chiesto se:1) fosse ammissibile una nuova integrativa del CNM 2024 per cambiare la scelta da “rimborso” a “cessione ex art. 43-ter”;2) tale modifica fosse svincolata dal termine di 120 giorni previsto dall’art. 2, c. 8-ter D.P.R. 322/1998 (che riguarda il passaggio da rimborso a compensazione);3) il credito, in quanto già esistente e correttamente liquidato, potesse essere utilizzato in compensazione senza le limitazioni temporali dell’art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998.L’Agenzia delle Entrate parte dal quadro normativo sulle integrative:- l’art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998 consente la dichiarazione integrativa per correggere...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.