Con il provvedimento 8.06.2026, n. 171016 l'Agenzia delle Entrate ha completato il quadro attuativo della consulenza giuridica disciplinata dall'art. 10-octies L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023) e regolato sul piano applicativo dal D.M. Economia 24.06.2025. L'istituto si distingue nettamente dall'interpello: infatti, mentre quest'ultimo verte su fattispecie concrete e personali riferite al singolo contribuente, la consulenza giuridica fornisce chiarimenti su questioni interpretative di carattere generale, rivolte alla collettività degli associati o rappresentati.
Sul piano soggettivo il provvedimento ha recepito la perimetrazione operata dall'art. 13, c. 1, lett. c) D.Lgs. 192/2025, che ha abrogato il generico riferimento agli "enti privati" circoscrivendo la legittimazione ai soli soggetti tassativamente elencati nell'art. 10-octies, ovvero: associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici, Regioni ed enti locali e amministrazioni dello Stato, oltre ai soggetti non residenti. Si tratta di un chiarimento importante, poiché esclude dall'accesso gli organismi formalmente inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche (ex L. 196/2009) ma di natura privatistica.
Relativamente agli uffici competenti, il provvedimento adotta un criterio territoriale-dimensionale. Pertanto, le Direzioni regionali ricevono le istanze dei soggetti che operano in ambito regionale, in base al domicilio fiscale, mentre la Divisione Contribuenti è competente per i soggetti a rilevanza nazionale e per i non residenti, con facoltà delle Direzioni di rimettere alla Divisione i casi più complessi o incerti.
La presentazione può avvenire esclusivamente via PEC agli indirizzi dell'Allegato A ovvero tramite un futuro servizio telematico dedicato (la posta elettronica ordinaria è riservata ai soli non residenti privi di domiciliatario). L'eventuale invio a un ufficio o indirizzo errato non pregiudica la domanda, ma sposta la decorrenza del termine alla data di ricezione da parte dell'ufficio competente.
Profilo centrale è la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con cui il legale rappresentante attesta di non essere a conoscenza di attività di controllo in corso o non ancora definite sulla medesima questione, riferite al soggetto e ai propri associati o rappresentati. Poiché il punto 4.3 elenca tali attività a titolo esemplificativo (verifiche di Agenzia e Guardia di Finanza, avvisi di accertamento, adesioni non perfezionate, questionari, controlli formali, richieste di rimborso e autotutela) l'elencazione è meramente esemplificativa e non tassativa.
L'istruttoria è scandita da termini ordinatori con decorrenze distinte. Le carenze formali devono essere regolarizzate entro 30 giorni dall'invito e solo da tale momento decorre il termine per la risposta. L'integrazione documentale può essere richiesta una sola volta e va fornita entro 60 giorni, pena la rinuncia alla domanda. Se occorre il parere preventivo di altra Amministrazione, i termini restano sospesi, con improcedibilità se il parere non perviene entro 60 giorni. La risposta, scritta e motivata, è comunicata entro il termine ordinatorio di 120 giorni a decorrere dalla ricezione della domanda completa. La natura ordinatoria del termine (coerente con la disciplina dell'interpello) comporta che il suo decorso non produce silenzio-assenso: pertanto, la mancata risposta nei 120 giorni non equivale ad accoglimento tacito della soluzione prospettata. Si ricorda che tutti i termini sono sospesi dal 1 al 31.08 e, se scadono di sabato o in giorno festivo, slittano al primo giorno successivo non festivo.
Le risposte ammissibili sono pubblicate sul sito dell'Agenzia secondo i criteri del provvedimento n. 185630/2018, a garanzia di trasparenza e parità di trattamento.
