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Accertamento, riscossione e contenzioso 16 Giugno 2026

Consulenza giuridica tributaria: le nuove regole procedurali

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 171016/2026 disciplina le istanze di consulenza giuridica ex art. 10-octies dello Statuto del contribuente: soggetti legittimati, uffici competenti, modalità di invio e termini istruttori.

Con il provvedimento 8.06.2026, n. 171016 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito le regole operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica, l'istituto introdotto dall'art. 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente.Sono legittimati esclusivamente: associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici territoriali, amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale. Il D.Lgs. 192/2025 ha chiarito che i soggetti di diritto privato non espressamente previsti dalla norma sono esclusi, anche se figurano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ex L. 196/2009. Possono presentare istanza anche i soggetti non residenti.La competenza segue criteri territoriali e dimensionali. Le istanze di associazioni sindacali, di categoria, ordini professionali con interessi regionali, enti pubblici territoriali e organi periferici statali vanno indirizzate alla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale. Alla Divisione Contribuenti spettano le istanze delle amministrazioni centrali, degli enti a rilevanza nazionale, delle rappresentanze nazionali delle associazioni e degli organi degli ordini professionali, nonché quelle dei soggetti non residenti. In caso di errato invio, l'ufficio ricevente provvede al trasferimento e comunica all'istante la data di ricezione da parte dell'ufficio competente, dalla quale decorrono i termini.L'istanza è redatta in forma libera ed è esente da bollo. La...

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