Accertamento, riscossione e contenzioso 14 Gennaio 2026

Contabilità in nero e accertamento: brogliaccio prova grave e precisa

La Cassazione ribadisce che la contabilità in nero, anche in un unico file o brogliaccio, costituisce presunzione grave e precisa ex art. 39 D.P.R. 600/1973 e può fondare l’accertamento induttivo, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

La Cassazione, con l’ordinanza 5.01.2026, n. 234, ha ribadito che, per la giurisprudenza consolidata di legittimità, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 D.P.R. 600/1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dall’art. 2709 e segg. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino in termini quantitativo o monetari i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria.Inoltre, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui all’art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale ben può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa.La Cassazione con l’ordinanza in esame confuta la sentenza della C.T.R. del Piemonte, che aveva invece affermato l'illegittimità dell'accertamento tributario, per insufficienza dell'elemento indiziario rappresentato dal rinvenimento, presso l'amministratore delegato della società contribuente, del file che riportava i dati relativi alle vendite, agli ordini e alle merci presenti in magazzino in nero, già di per sé...

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