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Accertamento, riscossione e contenzioso 07 Marzo 2026

Contabilità perduta o sottratta: onere della prova per il contribuente

L'ordinanza della Suprema Corte n. 862/2026 ammette la prova alternativa, ma fissa condizioni stringenti che il contribuente non può ignorare.

Quando la contabilità aziendale sparisce (rubata, distrutta da un incendio, cancellata da un attacco informatico) la prima reazione è pensare che l'imprenditore si trovi in una posizione difensiva quasi impossibile. L'ordinanza n. 862/2026 della Corte di Cassazione rimette le cose al loro posto, con chiarezza. La perdita dei documenti non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare quanto dedotto o detraibile e, soprattutto, non trasferisce tale onere all'Amministrazione Finanziaria. Il principio, già affermato con l'ordinanza n. 19319/2024, viene qui ribadito in modo netto.Lo scenario è, nella prassi, abbastanza frequente. In sede di verifica fiscale, il contribuente non riesce a produrre la documentazione richiesta (fatture, registri contabili, mastri, DDT), aprendo così la strada all'accertamento induttivo puro previsto dall'art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973. Si tratta dell'accertamento più invasivo, "fuori dalla contabilità", nel quale l'Ufficio può prescindere dalle risultanze del bilancio e fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza con conseguenze impositive difficili da smontare in sede giudiziaria.La risposta della Cassazione alla questione se la prova possa essere fornita con strumenti diversi da quelli documentali ordinari è affermativa, ma subordinata a condizioni precise. La Corte riconosce la perdita incolpevole di documenti come scenario reale e ammette pertanto che la prova possa essere fornita...

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