Quando la contabilità aziendale sparisce (rubata, distrutta da un incendio, cancellata da un attacco informatico) la prima reazione è pensare che l'imprenditore si trovi in una posizione difensiva quasi impossibile. L'ordinanza n. 862/2026 della Corte di Cassazione rimette le cose al loro posto, con chiarezza. La perdita dei documenti non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare quanto dedotto o detraibile e, soprattutto, non trasferisce tale onere all'Amministrazione Finanziaria. Il principio, già affermato con l'ordinanza n. 19319/2024, viene qui ribadito in modo netto.Lo scenario è, nella prassi, abbastanza frequente. In sede di verifica fiscale, il contribuente non riesce a produrre la documentazione richiesta (fatture, registri contabili, mastri, DDT), aprendo così la strada all'accertamento induttivo puro previsto dall'art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973. Si tratta dell'accertamento più invasivo, "fuori dalla contabilità", nel quale l'Ufficio può prescindere dalle risultanze del bilancio e fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza con conseguenze impositive difficili da smontare in sede giudiziaria.La risposta della Cassazione alla questione se la prova possa essere fornita con strumenti diversi da quelli documentali ordinari è affermativa, ma subordinata a condizioni precise. La Corte riconosce la perdita incolpevole di documenti come scenario reale e ammette pertanto che la prova possa essere fornita...