Nuova scheda sulle criptovalute dal tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e OIC.
Con provvedimento 6.07.2026, n. 200904, sono state approvate ulteriori specifiche e istruzioni sulla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell’art. 4, c. 1-quater D.Lgs. 5.08.2015, n. 128. Ci soffermiamo sulla scheda, allegata al provvedimento, che riguarda il trattamento contabile delle criptovalute.La contabilizzazione delle criptovalute non è trattata in modo specifico dai principi contabili nazionali e non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata a tale fattispecie. Al riguardo, il paragrafo 4 dell’OIC 11, denominato “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, prevede che, nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: - in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;- le finalità e i postulati di bilancio.Il principio contabile OIC 24, paragrafo 4, tratta le criptovalute come beni immateriali ovvero beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica, di norma, rappresentati da diritti...