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Accertamento, riscossione e contenzioso 18 Maggio 2026

Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate sull’estensione del file

Il processo tributario non può permettere una caccia all’errore formale qualora questo non abbia effetti concreti.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione V, 27.04.2026, n. 11372 affronta 2 profili di notevole rilievo operativo affrontando: da un lato, la validità della notifica del ricorso tributario introduttivo effettuata via PEC mediante file in formato PDF, anziché P7M e, dall’altro, la possibile responsabilità sanzionatoria del professionista che abbia concorso nella violazione tributaria della società attraverso attività di assistenza, trasmissione delle dichiarazioni o apposizione del visto di conformità. Il primo aspetto è, in pratica, quello più interessante sul piano processuale, perché consente alla Corte di ribadire un principio di estrema ragionevolezza in quanto si chiarisce che non ogni irregolarità digitale può trasformarsi in una tagliola processuale.Nel caso di specie in commento l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto l’inesistenza, o comunque l’inammissibilità, del ricorso di primo grado perché notificato in formato PDF e non P7M, oltre che privo di sottoscrizione digitale sul file trasmesso. Al cospetto di una siffatta doglianza i Giudici di Piazza Cavour respingono tale impostazione e confermano che la notifica non è inesistente, ma, al più, affetta da un’irregolarità o nullità sanabile, soprattutto ove l’Ufficio, come nel caso attenzionato, si sia costituito in giudizio e abbia, pertanto, avuto piena conoscenza dell’atto.La decisione si colloca in un orientamento ormai consolidato e porta ad asserire che il formato P7M non...

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