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Diritto 14 Dicembre 2022

Contenzioso tributario e ratifica degli atti processuali

La procura alle liti, apposta a margine di una memoria difensiva relativa al giudizio di primo grado, sana retroattivamente l’originario difetto di rappresentanza tecnica.

La procura al difensore, apposta a margine di una memoria difensiva nel corso del giudizio di primo grado, ancorché anteriore all’intervento del giudice con cui questi avesse fissato un termine per il suo rilascio, ha l'effetto di sanare in maniera definitiva e retroattiva l’originario difetto di rappresentanza tecnica (art. 1399 c.c.) eventualmente acclarato e posto in evidenza dalla controparte, rendendo legittima l’azione della difesa del contribuente in relazione alla sussistenza del contestato ius postulandi. La procura ad litem risulta, infatti, un indispensabile presupposto di legittimazione dello ius postulandi del difensore tributario e il suo difetto originario non sempre preclude la valida azione difensiva in giudizio. I principi espressi emergono dall’ordinanza della Cassazione n. 34888/2022. La pronuncia citata offre un importante spunto di riflessione sul tema della ratifica degli atti processuali. Partendo dal principale referente normativo che si rinviene nell’art. 1339 c.c., possiamo, infatti, affermare che tutti gli atti compiuti in giudizio da colui che è ritenuto un falsus procurator sono sempre suscettibili di ratifica. Si tratta di un procedimento che consente di sanare con efficacia retroattiva un eventuale difetto di legittimazione ad agire nel corso della lite, fatti salvi i diritti anteriormente quesiti. In tale contesto si rileva come il criterio della salvaguardia dei diritti anteriormente quesiti...

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