È legittima l’estensione del potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria ai conti correnti personali dell’amministratore e socio unico di una società di capitali, qualora emerga una sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e sociali. In questo caso, l’Ufficio può riferire alla società le movimentazioni riscontrate su tali conti, qualora vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti che le riconducano all’attività imprenditoriale dell’ente. È questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 25.06.2025, n. 17108. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava a una Srl in liquidazione un maggior reddito d’impresa per l’anno 2011, derivante da operazioni finanziarie effettuate dal socio e amministratore unico sul proprio conto corrente personale acceso presso un istituto austriaco. In particolare le operazioni in questione consistevano in un versamento di 331.000 euro e in un successivo prelievo in contanti di 470.000 euro, con ulteriori 2 versamenti da 100.000 di euro ciascuno fatti nell’anno 2012.L’Amministrazione Finanziaria qualificava queste somme come ricavi non dichiarati, operando una ripresa ai fini Ires, Iva e ritenute Irpef.La contribuente e il suo amministratore impugnavano gli avvisi, sostenendo che le somme in questione derivavano da operazioni immobiliari di una società austriaca, di cui il soggetto era socio e coamministratore. A...