HomepageDiritto“Continuazione” tra bancarotta e frode fiscale: un nodo improponibile
Diritto
06 Maggio 2020
“Continuazione” tra bancarotta e frode fiscale: un nodo improponibile
L'ammissione giurisprudenziale della continuazione ex art. 81 c.p., tra il reato di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, appare come una forzatura non priva di inevitabili censure.
Con la sentenza 22.04.2020, n. 12632, la Cassazione, III Sezione Penale, ha sancito la valida proponibilità del regime di continuazione tra reati che ictu oculi non mostrerebbero alcuna comunanza di scopo: nel caso in specie si trattava di “bancarotta” e di “frode fiscale”, perpetrata tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si è ritenuta sussistente la continuazione, in linea con i dettami dell'art. 81 c.p., non valutando l'importanza della differenza strutturale tra le 2 norme incriminatrici, oltre che l'evidente scollamento delle dinamiche temporali afferenti all'attuazione delle condotte illecite contestate.
Nel caso in specie, gli Ermellini, alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra le ipotesi di reato (art. 216 L.F. e art. 8 D.Lgs. 74/2000), ha accolto le istanze dell'indagato, con conseguente riduzione della pena, ancorando la propria decisione su una singolare lettura del dato letterale dell'art. 81, c. 2 c.p., ritenendo pertanto applicabile la continuazione in considerazione del fatto che la contestazione della bancarotta era avvenuta con un'addotta contiguità temporale, rispetto alle condotte di emissione di fatture oggettivamente inesistenti.
Si conferisce, pertanto, un maggior interesse alla contiguità delle condotte, relegando in secondo piano il vaglio della ricorrenza del “medesimo disegno criminoso”, che si ritiene...