Continuità aziendale, segnalazioni e posizione di revisori (e sindaci)
In un contesto economico difficile, il tema della continuità aziendale delle società sottoposte a controllo sia da parte del collegio sindacale sia del revisore (o società di revisione) è elemento centrale e da mettere in rapporto con la martoriata normativa del Codice della crisi.
È ormai acclarato che la riforma del Codice della crisi del 2022 ha “introdotto un nuovo concetto: la probabilità di crisi (c.d. precrisi) che si caratterizza per la sussistenza di uno squilibrio (patrimoniale o economico-finanziario), ma non tale da determinare la mancata copertura delle obbligazioni dei successivi 12 mesi con i corrispondenti flussi di cassa. Questa novità si giustifica per la necessità di porre una maggiore attenzione al profilo di prevenzione della crisi che impone un monitoraggio dell’andamento sociale (realizzato attraverso l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile) e un dovere di pianificazione degli interventi anche in una fase antecedente a quella della crisi” (cfr. Assonime, circolare n. 27/2022).Ciò significa che il legislatore ha inteso attenzionare la governance aziendale (in senso allargato) rispetto a una serie di segnali di squilibrio con intento anticipatorio rispetto alla c.d. “crisi” e alla conseguente perdita dei requisiti di continuità aziendale di cui anche al principio contabile OIC 11. Ciò significa che revisore e sindaci, sempre congiuntamente e sempre utilizzando lo scambio di informazioni tra loro in conformità a Norme di comportamento e Principi di revisione (già oggetto di precedente intervento da queste pagine), dovranno farsi parte diligente verso l’organo amministrativo per alzare il livello del monitoraggio soprattutto degli andamenti attesi.Per potere correttamente operare in tal senso...