Anche qualora un conto corrente bancario risulti cointestato tra più soggetti, il saldo attivo emergente potrà essere assoggettato a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, a prescindere dal fatto che buona parte della disponibilità di denaro sia riferibile non già al presunto evasore, bensì al cointestatario del conto che risulti totalmente alieno rispetto alla commissione del reato. Il principio testé espresso, tutt’altro che scontato, è stato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Pen. Sez. III) nella sentenza 3.07.2019, n. 29079. Il giudici hanno chiarito che si può sempre disporre il sequestro preventivo, funzionalmente correlato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., dell'intera somma di denaro che emerge dal saldo del deposito di un conto corrente bancario cointestato tra il reo e altro soggetto “estraneo al reato”.
In tal caso, come precisano i Supremi giudici, non può esser conferito alcun rilievo alle presunzioni e nemmeno ai vincoli imposti dalla normativa civilistica (con riferimento nello specifico ai dettami degli artt. 1289 e 1834 C.C.) diretti alla regolamentazione dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali o ai rapporti tra banca e depositante. Naturalmente, in siffatta ipotesi resta pur sempre ferma la conseguente possibilità di procedere a una specifica verifica di fatto, diretta ad accertare che i beni sottoposti a vincoli...