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Diritto 10 Marzo 2022

Conto cointestato, prelevamenti limitati

Con la sentenza 22.09.2021, n. 25684 la Corte di Cassazione ha sancito che non si può prelevare il denaro da un conto cointestato, se non c’è il consenso dell’altra parte.

L’art. 1298 c.c. stabilisce che “le somme presenti sul conto corrente cointestato si presumono divise tra i 2 cointestatari in parti uguali”. Tuttavia, dopo la sentenza n. 25684/2021, la presunzione non c’è più nel caso in cui le somme versate siano riconducibili chiaramente a una sola delle parti. Secondo la giurisprudenza prevalente, la cointestazione del conto corrente comporta l’integrazione della c.d. donazione indiretta, ovvero un negozio giuridico che realizza lo stesso risultato della donazione tipica, ma sfrutta altri contratti, dotati di diversa causa. La fattispecie della donazione indiretta, nel caso del conto corrente cointestato, si realizza quando la somma depositata presso la banca appartiene ad uno solo dei cointestatari. Secondo la sentenza di Cassazione n. 4682/2018 “la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rivelandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l’esistenza dell’animus donandi”. Tale condizione consiste nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva...

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