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Diritto 25 Novembre 2022

Conto cointestato? Sequestro dell'intero importo in giacenza

Il sequestro delle giacenze del conto cointestato al reo e al terzo estraneo al reato va riferito all’intera somma in giacenza: in capo al terzo residua solamente la possibilità di dimostrare la titolarità delle somme oggetto di apprensione.

La Cassazione (Sez. 2 Pen., sentenza 16.09.2022, n. 43215) interviene per chiarire i presupposti di validità del sequestro finalizzato alla confisca dell’intero importo delle giacenze del conto cointestato all’indagato e al terzo estraneo al reato. I giudici pongono in primo piano e in termini di validità di istanze difensive, il contenuto dell’onere probatorio gravante sul terzo che si oppone a un siffatto provvedimento.
Nella casistica in commento, la difesa del terzo sollevava impropriamente un'eccezione sulla violazione del contenuto dell’art. 1854 c.c.: norma che, com’è noto, è rivolta ai rapporti interni tra creditori e debitori solidali. Invero, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari (ex art. 1854 c.c.) la qualità di creditori o debitori solidali sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere (giusto il disposto dell’art. 1298, c. 2 c.c.) la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva la diversa prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Al di là dei riferimenti civilistici, la questione centrale riguarda se, in ipotesi di sequestro di somme di denaro giacenti su un conto corrente cointestato all'indagato ed ad un soggetto terzo, sia configurabile una presunzione generale, ancorché relativa, secondo cui tutte le somme giacenti sul conto dovrebbero considerarsi riferibili al soggetto indagato.
Ciò che dunque deve essere accertato, non è tanto la materiale disponibilità da parte dell'indagato del denaro versato sul conto corrente cointestato, non essendo in discussione nemmeno la comunione di quel denaro successivamente al suo versamento sul conto, quanto piuttosto il fatto che il denaro sia causalmente riconducibile allo stesso indagato. Il sequestro totalitario finalizzato alla confisca del denaro, giacente sul conto corrente cointestato, può essere concretamente disposto, non già sulla base di meri meccanismi presuntivi, bensì a seguito di una verifica, anche solo di carattere indiziario, che l’ammontare della giacenza oggetto di sequestro sia di pertinenza dello stesso indagato. Verifica che, nel caso in esame, era stata sufficientemente esperita e che aveva fornito prova della pertinenza esclusiva delle somme complessivamente sequestrate.
Il Tribunale del riesame che aveva rigettato l’istanza di parte, aveva riscontrato correttamente che sul conto corrente oggetto di sequestro erano confluiti, oltre a somme specificamente riferite al reo (stipendi), anche i canoni di locazione relativi a un immobile cointestato all’indagato ed al terzo istante e che, riguardo a tale evenienza, lo stesso indagato aveva dichiarato che i canoni di locazione risultavano essere stati prelevati dal conto e utilizzati per pagare il mutuo stipulato per l'anzidetto immobile. Dal riporto di tali fatti, il conto corrente risultava formato da somme riconducibili unicamente all'imputato (marito della ricorrente) e quindi legittimamente sequestrabili.

Nel procedere al rigetto di istanza di riesame, il Tribunale ha correttamente fruito dell’esito dei risultati dei riscontri probatori operati. Non altrettanto risulta aver fatto la difesa del terzo in ordine all'esposizione di situazioni fattuali idonee ad attestare l’esclusiva titolarità delle somme sequestrate e la conseguente illegittimità del vincolo.