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Diritto
05 Giugno 2020
Contraddittorio obbligatorio, ma solo per tributi armonizzati
Per i tributi armonizzati, in virtù della diretta applicazione del diritto dell'Unione Europea, si ritiene che la mancata attivazione del contraddittorio nel contesto del procedimento tributario, comporti (di diritto) un'invalidità dell'atto.
Normativamente, in materia di trattazioni e pratiche operative riguardanti il controllo di operazioni correlate ai tributi cosiddetti “armonizzati”, vige un preciso obbligo a carico dell'Amministrazione Finanziaria con riferimento agli obblighi di attivazione del contraddittorio con il contribuente (trattasi nello specifico del “contraddittorio endoprocedimentale”). Tuttavia, si rileva come l'invalidità dell'atto, per difetto di tale procedura, possa costituire oggetto di doglianze e rilievo, solo nel caso in cui l'obbligo risulti da una specifica norma, che renda tipizzata e regolarmente procedimentalizzata la procedura seguita in fase di controllo.
Ci si chiede, pertanto, se e come tale disciplina possa subire deroghe di sorta.
La risposta a tale (spesso controverso) interrogativo viene fornita dalla Cassazione con l'ordinanza n. 9496/2020. In particolare, i Giudici di Piazza Cavour rilevano come, nelle materie che rientrano nella disciplina dei cosiddetti “tributi armonizzati”, trovando diretta applicazione il diritto dell'Unione (cui il nostro Paese ha aderito), la mancata attivazione del contraddittorio del Fisco, pur se considerato nella sua fase endoprocedimentale, conduce all'invalidità dell'atto eventualmente emanato in violazione di tale forma di procedimentalizzazione dell'iter accertativo. Ciò nonostante, la Suprema Corte chiarisce che tale conseguenza non si desume solo...