Accertamento, riscossione e contenzioso 13 Dicembre 2023

Contrasto tra autotutela sostituiva e accertamento integrativo

La Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto in ordine al rapporto tra il potere dell’autotutela sostitutiva e l’accertamento integrativo, legittimo solo se fondato sulla sopravvenuta conoscenza degli elementi nuovi.

La Corte di Cassazione Sez. V, con l’ordinanza 1.12.2023, n. 33665, dopo aver passato in rassegna la disputa giurisprudenziale e dottrinale in ordine al perimetro dell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva e dell’accertamento integrativo, per la risoluzione del contrasto ha ritenuto di rimettere gli atti al Primo Presidente ai fini dell'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Il rapporto tra il potere di autotutela sostitutiva e l’accertamento integrativo condizionato dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi divide da sempre la dottrina, più propensa a salvaguardare la tendenziale unicità dell’accertamento, e la giurisprudenza, più orientata invece a salvaguardare l’interesse pubblico all’effettivo accertamento delle imposte legalmente dovute. Alle Sezioni Unite spetta ora trovare il giusto bilanciamento tra il diritto del contribuente a un’istruttoria unitaria di verifica (con la sola salvaguardia degli accertamenti parziali) e il diritto dell’Erario a percepire da ogni contribuente la misura legale del concorso alla finanza sociale. A tal proposito, per una parte della giurisprudenza, in virtù del c.d. principio di perennità, il potere della Pubblica Amministrazione sopravvive al proprio esercizio e può essere nuovamente attuato, anche in relazione della stessa fattispecie e persino in senso opposto alla precedente manifestazione del potere...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.