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Lavoro
01 Giugno 2021
Contratti a tempo determinato e Covid-19: la situazione
Con la nota 12.05.2021, n. 762 l'Ispettorato del Lavoro ha fornito chiarimenti su rinnovo o proroga di tali contratti relativi a lavoratori presso aziende che fruiscono degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.
Con l'art. 19-bis D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) era stata prevista, per i datori di lavoro che utilizzano le integrazioni salariali emergenziali, la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, derogando alla previsione dell'art. 20, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2015 che vieta la stipula di contratti a tempo determinato “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
Le successive normative emergenziali non hanno alterato la suddetta disposizione e, proprio in ragione di questo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota 12.05.2021, n. 762), oltre a ribadire la vigenza di tale deroga, ha confermato che, ai fini della corretta individuazione della platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, deve farsi riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti Covid-19: tutto ciò, dunque, significa che, secondo l'Ispettorato, è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23.03.2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni).
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