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Lavoro 21 Dicembre 2020

Contratti collettivi e lavoro notturno

La nota INL 26.11.2020, n. 1050 fornisce chiarimenti in merito alla definizione e all'individuazione della fattispecie, con particolare riferimento all'intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva.

Il D.Lgs. 8.04.2003, n. 66, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, disciplina molti aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tra i quali il lavoro notturno. L'INL, sollecitato da numerose richieste di chiarimento e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 12165/2020), interviene sull'argomento per meglio definire la figura del lavoratore notturno. Ai sensi dell'art. 1, c. 2 D.Lgs. 66/2003, per periodo notturno si deve intendere “il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino”. Per circoscrivere tale periodo di lavoro occorre riferirsi alle previsioni del contratto collettivo e individuale, pertanto il periodo da considerare potrà andare dalle ore 22 alle 5 oppure dalle ore 23 alle 6 o, infine, dalla mezzanotte alle 7. Dallo stesso articolo, al punto 1, ricaviamo la definizione di lavoratore notturno: colui che “durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale”. Pertanto, quando i contratti collettivi non disciplinano la materia, si deve considerare lavoratore notturno chi svolge per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. L'Ispettorato si sofferma sulla disciplina da applicare quando la materia è invece regolamentata dai contratti collettivi. In presenza di “regole...

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