I contratti di appalto per il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in favore di un'impresa, tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati, vanno considerati in modo unitario con riferimento al primo committente. Lo precisa la circolare della Agenzia delle Entrate 12.02.2020, n. 1/E a commento della nuova disposizione contenuta nell'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997. Così, per esempio, se il committente affida un incarico per un corrispettivo annuo di 300.000 euro all'appaltatore Alfa, che a sua volta riaffida a 2 subappaltatori per l'importo di 150.000 euro cadauno, comunque scattano i controlli di cui all'art. 4 D.L. 124/2019 in quanto si deve fare riferimento all'incarico affidato dal primo committente.
La fattispecie riguarda il caso in cui l'opera o il servizio è prestato con l'utilizzo prevalente di manodopera da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, presso la sede del committente con l'utilizzo di beni strumentali forniti dal committente.
Altra precisazione importante fornita dalla circolare riguarda la catena di soggetti, qualora il primo appaltatore affidi l'incarico delle prestazioni ad altri subappaltatori. In questa fattispecie tutti i soggetti possono rivestire la qualifica di committente, nel senso che il committente mantiene gli obblighi del monitoraggio anche nei confronti...