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Lavoro
08 Ottobre 2019
Contratti di prossimità e vincolo di scopo
Perché un accordo collettivo di secondo livello possa derogare in peius alla legge e/o al ccnl è necessario che la deroga venga espressamente e specificamente correlata alle finalità indicate dall'art. 8 D. L. 138/2011.
Come noto, l'art. 8 D. L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, prevede che i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28.06.2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali e che queste intese abbiano le seguenti finalità:
- maggiore occupazione;
- qualità dei contratti di lavoro;
- adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
- emersione del lavoro irregolare;
- incrementi di competitività e di salario;
- gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
- investimenti;
- avvio di nuove attività.
Le intese possono riguardare la regolazione di una serie di materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione:
- impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie;
- mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale;
- contratti a termine, a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di...