La legge di conversione del decreto Lavoro ha apportato 2 importanti novità alla disciplina dei contratti a termine. Entrambe sono sicuramente interessanti e veramente positive per i datori di lavoro. Ma attenzione, il sistema italiano non è volto alle semplificazioni e pertanto anche le novità positive spesso possono incontrare interpretazioni restrittive. Ma andiamo con ordine. In fase di conversione in legge del D.L. 48/2023 il Parlamento ha previsto:
la possibilità di rinnovare un contratto a termine senza apporre una causa nei primi 12 mesi;
un periodo di neutralizzazione dei contratti pregressi.
La prima novità riguarda il rinnovo dei contratti e prevede che “il contratto può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1”. In caso di violazione di quanto appena detto il contratto si trasforma a tempo indeterminato. In sostanza, il rinnovo di un contratto scaduto non richiede alcuna causale se avviene nei primi 12 mesi. Almeno prudenzialmente si deve ritenere che i 12 mesi non siano la durata dei singoli contratti ma del periodo decorrente dal 1° giorno del 1° contratto e i 12 mesi successivi. Seguendo la predetta prudenziale interpretazione se il primo contratto dura 8 mesi, il rinnovo non potrà superare i 4 mesi tenendo conto, tuttavia, anche del periodo di stop and go.
La seconda...