Con le modifiche apportate dal cosiddetto “Decreto Dignità” al D.Lgs. 81/2015, il contratto a termine vede ridursi la sua durata da 36 mesi a 24 mesi, in riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore anche per effetto di una successione di contratti. Vista l'estensione, operata dal medesimo decreto, delle disposizioni previste per il contratto a termine anche ai rapporti di lavoro a termine instaurati tra somministratore e lavoratore, ne consegue che il rispetto del limite massimo di 24 mesi, o il diverso termine fissato dalla contrattazione collettiva, deve essere valutato con riferimento (così quantomeno sostiene il Ministero del Lavoro nella circolare 17/2018) non solo anche ai rapporti con il singolo utilizzatore, ma si devono considerare a tal fine sia i periodi svolti con un contratto a termine, sia quelli in cui il lavoratore è stato impiegato con il contratto di somministrazione a termine.
È quindi fondamentale comprendere con esattezza quali sono i contratti che devono essere conteggiati. Sulla questione interviene l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che conferma un orientamento già assunto da autorevole dottrina. In particolare, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia che l'art. 19, c. 2 D.Lgs. 81/2015, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro...