Si ritorna a parlare di un particolare contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), che la Suprema Corte di Cassazione ritiene essenzialmente caratterizzato dall'aleatorietà, e la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei (ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante), secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, da impostare con riferimento al momento di conclusione del contratto e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza, all'epoca della stipula, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato. A ciò la giurisprudenza costante aggiunge che, in relazione all'età e allo stato di salute del vitaliziato, l'alea sia comunque da escludere e il contratto andrebbe perciò dichiarato nullo se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, nemmeno secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza...