La certificazione dei contratti, prevista dal D.Lgs. 276/2003, è strumento di deflazione del contenzioso. Ma quali interferenze possono esserci con l'attività ispettiva.
L'istituto della certificazione dei contratti di lavoro è stato introdotto dall'art. 75 e seguenti D.Lgs. 276/2003 con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, assegnando a specifiche Commissioni terze il ruolo di valutare il corretto e genuino inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti. È certamente un istituto che ha visto, nel corso degli anni, un crescente interesse dei datori di lavoro i quali ne hanno potuto apprezzare il valore vincolante, soprattutto nei confronti dell'attività giurisdizionale, non potendo il giudice, nella qualificazione del rapporto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole, discostarsi dalle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione, se non per i casi di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso, o difformità tra il programma negoziale certificato e la concreta attuazione verificata.
Un primo impatto però la certificazione lo esercita sull'ordinaria attività di vigilanza. Sul punto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato il 4.03.2020 una circolare per evidenziare alcuni vizi che privano di efficacia l'atto. In particolare, viene rilevata l'inefficacia della certificazione ottenuta da commissioni costituite in seno a enti bilaterali a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non comparativamente più rappresentative.
Un ulteriore vizio...