Spesso ci viene chiesto se e in che termini un datore abbia la facoltà di recedere dal ccnl applicato e alcune recenti sentenze di merito e di legittimità aiutano a fare chiarezza sul punto.
In primis, deve ricordarsi che la facoltà di recesso dal ccnl va riconosciuta al datore di lavoro ove il contratto sia stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione di un termine di scadenza. Viceversa, ove un termine di scadenza sia previsto, tale termine deve ritenersi vincolante.
Accade spesso, tuttavia, che il contratto collettivo, pur prevedendo un termine di scadenza, contenga altresì una c.d. clausola di ultrattività, a mente della quale le parti collettive hanno previsto la perdurante efficacia del contratto "fino alla sottoscrizione del nuovo ccnl".
Sull’argomento, alcune pronunce di merito (Tribunale di Rovereto ord. 13.04.2021; Tribunale di Asti ord. 4.06.2021) e di legittimità (Cassazione Civile, sez. lav., 12.02.2021, n. 3672) hanno chiarito che una siffatta clausola non va intesa nel senso che parti originariamente stipulanti abbiano inteso vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione, con la conseguenza che è ammissibile un recesso straordinario per giusta causa consistente nel fallimento di serie trattative, cui le parti collettive sono tenute a portare a termine, entro un termine ragionevole.
Quanto sopra sconta tuttavia un limite: i...