Limiti e portata della prova testimoniale in presenza di atti per cui la legge prescrive formalità particolari: la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.
L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725, c. 1 C.C., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione; qualora, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall’art. 157 c.p.c., rimanendo altrimenti la prova stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione. Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, Sezioni Unite (sentenza 5.08.2020, n. 16723) con cui si è pronunciata sull’eccezione di parte e l’inammissibilità della prova per testimoni ex art 2721 ss. C.C. e, in particolare, ex art. 2725 C.C. sull’esistenza di un contratto con forma scritta ad probationem.
Il ragionamento della Corte parte dall’assunto secondo cui, poiché gli artt. 2721 e ss. C.C. sono accomunati dal prevedere i divieti della prova testimoniale dei contratti e le rispettive eccezioni, tutti stabiliti nell’esclusivo interesse delle parti private, e non nell’interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, il regime di rilevabilità della eventuale...