Al fine di spegnere l'acceso dibattito giurisprudenziale sorto intorno al contratto dei riders, essenzialmente incentrato sulla natura autonoma o subordinata delle loro prestazioni lavorative, il legislatore era intervenuto con il D.L. 101/2019, poi convertito nella L. 128/2019, che rimetteva la soluzione del problema alla contrattazione collettiva.
L'invito del legislatore veniva raccolto unicamente dall'associazione datoriale Assodelivery e dal sindacato autonomo UGL che, in data 15.09.2020, sottoscrivevano un contratto collettivo nazionale assolutamente unico nel suo genere per 2 ragioni fondamentali:
il rapporto di lavoro è inquadrato come autonomo e, ciò nonostante, ne viene regolato il trattamento;
viene prevista la possibilità di determinare il compenso in base alle consegne e, quindi, a cottimo.
Un siffatto accordo veniva subito duramente attaccato dal sindacato confederale che pretendeva l'assoggettamento dei riders ad un regime subordinato, nonché dal Ministero del Lavoro che, in una lettera indirizzata ad Assodelivery, qualificava il suddetto contratto come “pirata”, difettando il requisito della maggiore rappresentatività comparativa.
E proprio su tale difetto veniva basato un ricorso della CGIL innanzi al Tribunale di Bologna che, con la recente sentenza del 30.06.2021, ha intimato all'impresa “Deliveroo Italy” l'ordine di non applicare il Contratto UGL ai propri...