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Lavoro
08 Maggio 2023
Contratto di agenzia: fallimento e indennità di preavviso
In caso di fallimento del preponente, l’agente ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela, non sciogliendosi il rapporto per effetto del fallimento.
La normativa fallimentare in materia di contratti pendenti non prevede una specifica disciplina in riferimento al contratto di agenzia, neppure a seguito delle successive riforme e dell’introduzione del codice della crisi.
Dottrina e giurisprudenza hanno avuto orientamenti oscillanti tra l’applicazione al rapporto di agenzia della regola generale dell’art. 72 L.F. (oggi riversato nell’art. 172 del Codice della crisi) e, in misura preponderante, stante l’assimilazione al contratto di mandato, della regola prevista dall’art. 78 (oggi 183 del Codice della crisi) e quindi dello scioglimento per effetto del fallimento di una delle parti.
L’elemento caratteristico che distingue il mandato dall’agenzia va individuato nella stabilità e nella natura dell’incarico. Il contratto di agenzia ha ad oggetto la promozione di affari con carattere di stabilità, a differenza del mandato, ove l’incarico può essere occasionale ed episodico.
L’insegnamento giurisprudenziale ha ripetutamente affermato essere appunto i caratteri distintivi del contratto di agenzia la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale. In questo modo si realizza con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio...