Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, il contratto di espansione rappresenta uno strumento particolarmente efficace di gestione degli esuberi: la misura consente, infatti, l’uscita dal lavoro dei dipendenti con un anticipo massimo di 5 anni, rispetto alla decorrenza prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, c. 6 D.L. 201/2011) o anticipata ordinaria (art. 24, c. 10 D.L. 201/2011).
A differenza di quanto previsto per altre misure di accompagnamento alla pensione, quali l’isopensione (art. 4 L. 92/2012) e l’assegno straordinario (art. 26 D.Lgs. 148/2015), l’assegno di prepensionamento erogato nell’ambito del contratto di espansione, pur essendo a carico dell’azienda, presenta importanti riduzioni, applicate anche alla contribuzione correlata eventualmente dovuta.
Le imprese beneficiarie - Possono avvalersi della misura, per le annualità 2022 e 2023, le imprese con almeno 50 dipendenti. In merito al computo, bisogna considerare:
- i lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione (art. 20, c. 1 D.Lgs. 148/2015);
- i lavoratori di qualunque qualifica, con esclusione dei lavoratori somministrati, dei tirocinanti e degli stagisti;
- la singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali.
Gli adempimenti in sintesi - L’impresa è tenuta a stipulare il contratto di espansione:
- con il Ministero del Lavoro
- con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le RSA o RSU;
- all'esito di una procedura di consultazione (art. 24 D.Lgs. 148/2015).
- un piano di accompagnamento alla pensione per i lavoratori più anziani;
- un programma di formazione e riqualificazione del personale;
- l'assunzione di nuovi lavoratori;
- il ricorso eventuale alla CIGS.
I lavoratori beneficiari del prepensionamento - Possono usufruire del prepensionamento i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche dirigenti e apprendisti, iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’AGO gestite da Inps che:
- abbiano aderito al contratto di espansione e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30.11.2023;
- alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile dei seguenti trattamenti:
- pensione anticipata ordinaria;
- pensione di vecchiaia ordinaria, avendo già conseguito 20 anni di contribuzione e, se privi di accrediti contributivi al 31.12.1995, un importo minimo del trattamento pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale.
Per l'intero periodo di spettanza teorica della Naspi al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro è ridotto di un importo equivalente:
- alla somma della Naspi stessa, in relazione al dovuto per l’indennità di prepensionamento;
- alla somma della contribuzione figurativa Naspi, in relazione al dovuto per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata.
È prevista un’ulteriore riduzione degli oneri per altri 12 mesi, per le imprese o gruppi di imprese sopra mille unità, in relazione ai prepensionamenti effettuati nell’ambito di un piano di ristrutturazione-riorganizzazione che preveda almeno un’assunzione ogni 3 accompagnamenti a pensione.
L’importo della riduzione è calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione Naspi al lavoratore.
In merito alla contribuzione correlata, ricordiamo che la contribuzione figurativa riconosciuta per il periodo (teorico) di fruizione della Naspi è rapportata alla retribuzione utile al calcolo della Naspi (art. 4, c. 1 D.Lgs. 22/2015- Circ. Inps 94/2015), entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso. Per il 2022 la retribuzione figurativa massima è pari a 1.905,08 euro mensili.
Considerazioni - Nell’ambito della sottoscrizione del contratto di espansione, per l’azienda risulta fondamentale quantificare con esattezza i relativi costi. È dunque imprescindibile avvalersi di professionalità qualificate, in grado di effettuare un calcolo certificato dell’indennità di prepensionamento, nonché della contribuzione correlata.
