Procedure concorsuali 27 Novembre 2023

Contratto di leasing e fallimento

In caso di contratto di leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento è possibile chiedere la tutela risarcitoria prevista dall’art. 1526 c.c. sempre che sia fatta richiesta di insinuazione delle singole voci di danno. 

La legge fallimentare disciplina gli effetti del contratto di leasing a seguito del fallimento all’art. 72-quater statuendo che il contratto di locazione finanziaria rimane sospeso fino alla decisione della curatela di subentrarvi o meno: nel caso in cui il curatore decida di non proseguire il concedente ha diritto alla restituzione del bene con l’obbligo di versare all’amministrazione fallimentare il prezzo della vendita dello stesso al netto del residuo saldo ancora dovuto. Nel caso in cui il contratto di leasing sia risolto prima della dichiarazione di fallimento, non troverà applicazione l’articolo citato, ma si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall’art. 1526 c.c. e il concedente potrà insinuarsi al passivo per chiedere l’equo compenso e il risarcimento dei danni vantati a seguito della risoluzione del contratto di leasing traslativo. Nell’insinuarsi al passivo per la richiesta di risarcimento danni, pertanto, il concedente dovrà indicare esattamente la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene restituito dall’utilizzatore ovvero allegare alla domanda una “stima” attendibile del valore attuale di mercato del bene, in modo tale da porre il Giudice delegato in condizione di valutare il pregiudizio effettivamente subito dal concedente e di procedere, se necessario, alla riduzione a equità della penale eventualmente pattuita. Si tratta di principi cristallizzati...

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