RICERCA ARTICOLI
Diritto 06 Maggio 2019

Leasing risolto ante fallimento e insinuazione al passivo


In caso di risoluzione del contratto di leasing, la giurisprudenza distingue tra leasing traslativo e quello di godimento. Al primo è applicabile in via analogica l’art. 1526 C.C. (vendita a rate), ai sensi del quale se è inadempiente il compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa oltre al risarcimento del danno. Qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice può ridurre questa indennità a seconda delle circostanze. Al leasing di godimento si applica invece l’art. 1458 C.C. secondo il quale la risoluzione non si estende alle prestazioni già avvenute. Nell’ipotesi in cui il contratto sia ancora pendente all’atto del fallimento dell’utilizzatore, la legge fallimentare, senza compiere alcuna distinzione, offre una disciplina particolare dettata dall’art. 72-quater L.F., concedendo al curatore la possibilità di sciogliersi dal contratto restituendo il bene e ricevendo dal concedente l’eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita del bene (o da altra collocazione) e il credito residuo in linea capitale. Nel caso in cui la vendita non copra il credito vantato, al concedente è invece dato il diritto di insinuarsi al passivo per la differenza ancora dovuta. In caso di contratti ancora pendenti, la legge fallimentare lascia al...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.