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Diritto 05 Luglio 2023

Contratto di parcheggio e responsabilità della custodia del veicolo

L’autista che parcheggia in un'area automatizzata a pagamento ha diritto al risarcimento dei danni in caso di furto dell’autovettura, in presenza di cartelli che esonerano il gestore dall’obbligo di custodia?

La Suprema Corte, con ordinanza 27.06.2023, n. 18277, ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l’esistenza di un obbligo di custodia in capo al gestore di un parcheggio automatizzato, negando altresì il risarcimento del danno richiesto dall’automobilista per il furto dell’autoveicolo. La Corte d’Appello, partendo dal presupposto che il contratto di parcheggio meccanizzato rientrasse tra i negozi atipici senza custodia riconducibile al deposito o alla locazione, aveva ritenuto che solo nel primo caso il gestore del parcheggio assumesse l’obbligazione di custodire il bene e restituirlo in natura, fatta salva la clausola di esonero di responsabilità, di carattere vessatorio; mentre nel secondo caso, le parti avrebbero interesse alla mera disponibilità di uno spazio per la sosta temporanea del veicolo, senza che la custodia costituisca elemento del negozio. La Corte, ritenendo corretto far rientrare il negozio di parcheggio automatizzato nel negozio atipico assimilabile a locazione di uno spazio per il parcheggio del veicolo, aveva escluso che le modalità di affidamento del veicolo risultassero idonee a ingenerare nei clienti affidamento alcuno circa l’inclusione della custodia nel servizio di parcheggio. La Corte di legittimità ha invece corretto l’interpretazione del giudice di merito, ritenendo il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento un contratto tipico dal punto di vista...

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