Con l’articolo 43-bis, introdotto dalla legge di conversione del Decreto Rilancio, è stata prevista la possibilità, per l’anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche, in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. La norma dà, inoltre, un impulso decisivo all’attuazione dell’istituto della codatorialità, al momento disapplicato, per consentire alle imprese in rete di condividere il personale in funzione degli obiettivi comuni da raggiungere con il contratto di rete.
Nello specifico, il nuovo art. 43-bis integra la disciplina in materia di reti d’impresa, inserendo una nuova fattispecie che consente di ricorrere al contratto di rete per finalità non solo di “crescita” ma anche solidaristiche, con l’obiettivo di mantenere i livelli di occupazione nelle filiere in crisi, favorendo altresì la ripresa delle attività produttive attraverso progetti imprenditoriali condivisi e sinergie nella gestione del personale tra le aziende stesse. In dettaglio – attraverso l’aggiunta dei nuovi commi da 4-sexies a 4-octies all’art. 3 del D.L. 5/2009 – si dispone, in primo luogo, che, per l’anno 2020, rientrano tra le finalità del contratto di rete (comma 1, cpv. 4-sexies):
- l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;
- l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;
- l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
Per tali finalità, le imprese ricorrono agli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete (ex art. 30, c. 4-ter, D.Lgs. 276/2003).
Ai fini degli adempimenti pubblicitari (di cui all’art. 3, c. 4-quater, del D.L. 5/2009), il contratto di rete stipulato per le finalità disposte dall’articolo in esame deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente (a norma dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005), con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.
Tale previsione opera in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 3, c. 4-ter del D.L. n. 5/2009, secondo il quale, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato. Viene comunque mantenuta ferma (per la parte non derogata) la disciplina generale inerente il contratto di rete (comma 1, cpv. 4-opties).
Nello specifico, il nuovo art. 43-bis integra la disciplina in materia di reti d’impresa, inserendo una nuova fattispecie che consente di ricorrere al contratto di rete per finalità non solo di “crescita” ma anche solidaristiche, con l’obiettivo di mantenere i livelli di occupazione nelle filiere in crisi, favorendo altresì la ripresa delle attività produttive attraverso progetti imprenditoriali condivisi e sinergie nella gestione del personale tra le aziende stesse. In dettaglio – attraverso l’aggiunta dei nuovi commi da 4-sexies a 4-octies all’art. 3 del D.L. 5/2009 – si dispone, in primo luogo, che, per l’anno 2020, rientrano tra le finalità del contratto di rete (comma 1, cpv. 4-sexies):
- l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;
- l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;
- l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
Per tali finalità, le imprese ricorrono agli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete (ex art. 30, c. 4-ter, D.Lgs. 276/2003).
Ai fini degli adempimenti pubblicitari (di cui all’art. 3, c. 4-quater, del D.L. 5/2009), il contratto di rete stipulato per le finalità disposte dall’articolo in esame deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente (a norma dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005), con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.
Tale previsione opera in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 3, c. 4-ter del D.L. n. 5/2009, secondo il quale, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato. Viene comunque mantenuta ferma (per la parte non derogata) la disciplina generale inerente il contratto di rete (comma 1, cpv. 4-opties).
