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Lavoro 24 Agosto 2021

Contratto di rioccupazione, ci siamo

Prime indicazioni in materia nella circolare Inps 2.08.2021, n. 115, ma la piena operatività della misura è affidata a un successivo messaggio, atteso per l’inizio di settembre.

L’art. 41 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021) ha previsto l’istituzione del contratto di rioccupazione, ossia di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che - oltre alla forma scritta ai fini della prova - come presupposto, prevede la definizione di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo, di durata pari a 6 mesi: alla fine di questo periodo, le parti possono risolvere il contratto ai sensi dell'art. 2118 C.C., facendo decorrere il preavviso dal medesimo termine; nel caso di mancato recesso, il rapporto prosegue invece come ordinario rapporto a tempo indeterminato. La stipula di tale tipologia contrattuale attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico: considerando che questo incentivo è già stato autorizzato dalla Commissione UE lo scorso 14.07.2021, analizziamone i principali elementi. Datori e lavoratori beneficiari - Possono fruire dell’incentivo solo i datori privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con esclusione di P.A., agricoli e domestici. Escluse, inoltre, le imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione...

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