Diritto del lavoro e legislazione sociale 29 Agosto 2025

Contratto intermittente: la tabella del 1923 è ancora valida

Il Ministero del Lavoro chiarisce, con la circolare 27.08.2025, n. 15, che l’abrogazione del R.D. 2657/1923 non intacca la validità della tabella allegata al D.M. 23.10.2004 per il contratto intermittente. La norma resta vigente e applicabile, anche nel settore turistico.

Con una recente nota interpretativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto alle sollecitazioni provenienti da diversi settori, in particolare da quello turistico, in merito alla disciplina applicabile al contratto di lavoro intermittente a seguito dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657 del 1923, operata dalla Legge n. 56 del 2025.L’attenzione si è concentrata sul destino della tabella allegata al Regio Decreto, la quale elenca le tipologie di attività per le quali è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente. Tale tabella, infatti, è richiamata dal D.M. 23.10.2004, fonte regolamentare che continua a costituire riferimento operativo per l’individuazione dei casi in cui è legittimo ricorrere a questa forma contrattuale flessibile.Il quesito posto era se, con l’eliminazione formale del R.D. 2657/1923, fosse da ritenersi implicitamente caducato anche il decreto ministeriale che a quel provvedimento rinvia. Il Ministero, nella sua nota esplicativa, fornisce una risposta netta e rassicurante per gli operatori del mercato del lavoro: la tabella del 1923, pur essendo formalmente allegata ad un atto normativo abrogato, conserva efficacia giuridica in quanto incorporata nel D.M. 2004, che ne cristallizza il contenuto mediante un rinvio di natura meramente materiale.Tale carattere materiale del rinvio era già stato riconosciuto in precedenti pronunciamenti ministeriali e trova conferma nella più recente nota n. 1180 del...

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