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Diritto
20 Luglio 2020
Contratto preliminare e concordato fallimentare
Nessuna possibilità di procedere con l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare nei confronti dell'assuntore (Cass. 25.06.2020, n. 12642).
Il disposto dell'art. 72, c. 4 L.F. si estende all'ipotesi del contratto preliminare, con la conseguenza che al curatore del fallimento compete la facoltà di scioglimento unilaterale dal contratto preliminare di compravendita stipulato dal promittente venditore, poi fallito, e non ancora eseguito, e tale facoltà può essere efficacemente esercitata fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 C.C., dal quale soltanto riceve preclusione, non trovando invece ostacolo nella circostanza che la domanda per l'esecuzione coattiva specifica del preliminare sia stata proposta e trascritta prima della dichiarazione del fallimento.
Il contratto preliminare è però un contratto dotato di efficacia meramente obbligatoria, e non già ad efficacia reale, derivando dal medesimo l'obbligo e il correlativo diritto ad accedere alla futura stipulazione del contratto definitivo dal quale soltanto potrà scaturire l'effetto traslativo mediatamente perseguito. Proprio per assicurare l'adempimento di tale obbligo e il soddisfacimento di tale diritto nel caso di mancato spontaneo adeguamento di una delle parti, il Codice Civile prevede, nell'art. 2932 C.C., lo strumento della "esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto", grazie al quale l'interessato può ottenere una sentenza di carattere costitutivo degli effetti del contratto non...