L’emanazione dell’atto di indirizzo del 22.12.2025 da parte del Dipartimento delle Finanze rappresenta un intervento atteso e necessario per porre fine all’incertezza interpretativa che ha caratterizzato la gestione delle perdite fiscali in presenza di contributi Covid-19.
Il documento, recependo finalmente le istanze della dottrina e delle categorie professionali, ha stabilito che i contributi a fondo perduto erogati durante la pandemia (e, più in generale, tutti i contributi che “non concorrono” alla formazione del reddito ai sensi delle specifiche norme agevolative) non devono essere considerati né proventi esenti né esclusi, ma costituiscono un tertium genus. Di conseguenza, questi contributi non riducono le perdite fiscali riportabili (ex art. 84 del Tuir), superando così la prassi accertativa dell’Agenzia delle Entrate che, fino a ieri, aveva invece operato in senso opposto, generando contenziosi e incertezza operativa.
L’atto di indirizzo, pur da accogliere con favore per la chiarezza e la portata generale che assume anche per altre agevolazioni (Transizione 4.0, 5.0, crediti d’imposta, ecc.), lascia però irrisolto un nodo cruciale, ovvero la posizione di chi, nel frattempo, ha già subito accertamenti, ha pagato quanto richiesto o ha rinunciato a difendersi confidando nella legittimità della posizione dell’Amministrazione.
Per questi soggetti, la soluzione non può che essere rappresentata dalla presentazione di un’istanza di rimborso, ma la tempistica dei rimborsi fiscali in Italia è notoriamente lenta. Si crea così, come troppo spesso accade in ambito fiscale, un paradosso ed evidente squilibrio: chi ha resistito e atteso la soluzione normativa viene premiato, mentre chi ha già pagato si trova a dover affrontare un ulteriore percorso amministrativo, con costi e tempi aggiuntivi.
Ancora una volta, il sistema fiscale italiano si dimostra incapace di assicurare parità di trattamento e tempestività nella tutela dei diritti dei contribuenti, perpetuando una disparità che, in un contesto di emergenza e di misure straordinarie, appare ancor più ingiustificata.
In definitiva, se l’atto di indirizzo rappresenta un passo avanti sul piano interpretativo, resta l’amaro in bocca per l’assenza di una soluzione automatica e immediata per chi ha già subito le conseguenze di una prassi ora smentita: la strada del rimborso non può essere considerata una risposta soddisfacente in un sistema che ambisce ad essere equo e moderno.
