Contributi dovuti anche in caso di sospensione concordata
La Cassazione, con l’ordinanza 30.10.2025, n. 28748, chiarisce che l’obbligo contributivo resta valido anche quando la prestazione lavorativa è sospesa per accordo tra datore e lavoratore.
Il caso trae origine da una vertenza tra una società cooperativa e l’Inps relativa al versamento dei contributi per i periodi di assenza non retribuita concessi ai soci lavoratori sotto forma di permessi. La cooperativa sosteneva che, nei giorni in cui non vi era attività né retribuzione, mancasse la base imponibile per la contribuzione. Il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta dell’azienda, ritenendo dovuti i contributi, mentre la Corte d’appello aveva parzialmente confermato la decisione, richiamando l’art. 1 D.L. 338/1989, convertito nella L. 389/1989. Tale norma impone il rispetto di un minimale contributivo anche nei casi in cui la prestazione sia sospesa, salvo specifiche previsioni contrattuali o legislative.Ricorso in Cassazione - La cooperativa ha impugnato la sentenza davanti alla Suprema Corte, denunciando la violazione dell’art. 1 D.L. 338/1989 e dell’art. 2094 c.c. Secondo la ricorrente, la contribuzione avrebbe dovuto essere esclusa nei periodi di sospensione concordata della prestazione, in assenza di retribuzione e senza imposizione unilaterale da parte del datore. Il ricorso è stato esaminato dalla sezione lavoro della Cassazione, che ha confermato la posizione dell’Inps e respinto integralmente le argomentazioni della società.Principio affermato dalla Corte - Con l’ordinanza 30.10.2025, n. 28748 la Cassazione ha ribadito che la contribuzione previdenziale è dovuta anche nei casi di sospensione o assenza concordata della...