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Amministrazione e bilancio 14 Aprile 2026

Contributi pubblici e sovvenzioni: cosa indicare in nota integrativa

La disciplina ex L. 124/2017, coordinata dall’art. 22 D.Lgs. 184/2025, impone l’indicazione in nota integrativa dei vantaggi economici pubblici incassati, con soglia per erogatore, criterio di cassa ed esclusione RNA.

L'art. 1, cc. 125-127 L. 124/2017, oggi coordinato con l'art. 22, c. 4 D.Lgs. 184/2025 (c.d. Codice degli incentivi), prevede l'obbligo, per le imprese e gli enti tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio, di indicare nella nota integrativa i contributi, le sovvenzioni e gli ulteriori vantaggi economici ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti a queste equiparati. Si tratta di un adempimento informativo autonomo, non sovrapponibile ai consueti obblighi di contabilizzazione e rendicontazione nei confronti dell'ente erogante, posto a presidio della trasparenza sostanziale nei rapporti tra apparato pubblico e soggetti beneficiari.Sotto il profilo soggettivo, rientrano tra i soggetti interessati:- le imprese tenute al deposito del bilancio; - gli enti del Terzo Settore; - le associazioni; - le fondazioni; - le Onlus;- le cooperative sociali.Le imprese assolvono l’obbligo mediante informativa nella nota integrativa del bilancio d’esercizio, mentre gli altri soggetti devono procedere alla pubblicazione su siti Internet o portali digitali entro il 30.06 dell’anno successivo.Sul piano oggettivo, la normativa adotta una nozione estensiva di “vantaggio economico”, includendo non solo i contributi e le sovvenzioni in senso stretto, ma anche gli incarichi retribuiti e qualsiasi utilità economicamente apprezzabile ricevuta da amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica, purché il valore complessivo per ciascun...

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