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Lavoro 17 Marzo 2021

Contributi volontari, i numeri del 2021

Tutti i dati dei versamenti diramati dall'Inps con circolare 16.02.2021, n. 27.

In materia di contributi volontari 2021, si segnala la pubblicazione della circolare Inps 16.02.2021, n. 27. Per il nuovo anno vengono confermati i seguenti parametri: la retribuzione minima settimanale è pari a € 206,23; la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è pari a € 47.379,00; il massimale di cui all'art. 2, c. 18 L. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1.01.1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a € 103.055,00.
Per l'anno 2021, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31.12.1995, è pari al 33%. L'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.1995, è confermata pari al 27,87%.
Gli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato Spa continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1.07.1990. La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle 8 classi di reddito previste dalla L. 233/1990. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 D.Lgs. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2021, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e le figure assimilate. Poiché nel 2021 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in € 15.953,00, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione Separata: non potrà essere inferiore a € 3.988,32 su base annua e € 332,36 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.264,52 su base annua e € 438,71 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
Le scadenze da rispettare sono le seguenti: 30.06, per il versamento dei contributi riguardanti il 1° trimestre dell'anno, cioè gennaio, febbraio e marzo; 30.09, per il versamento dei contributi riguardanti il 2° trimestre, cioè aprile, maggio e giugno; 31.12, per il versamento dei contributi riguardanti il 3° trimestre, cioè luglio, agosto e settembre; 31.03, per il versamento dei contributi riguardanti l'ultimo trimestre dell'anno precedente, cioè ottobre, novembre e dicembre.