Con il D.M. 12.10.2021, emanato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sono state emanate le disposizioni attuative dell’art. 1, cc. 365 e 366 L. 30.12.2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Con la circolare 39/2022 l’Inps ha fornito le prime indicazioni tecniche circa l’erogazione del beneficio.
L’art. 1, c. 365 L. 178/2020 ha previsto un contributo mensile per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il soggetto che richiede il contributo deve essere residente in Italia, deve possedere un indicatore ISEE non superiore a 3.000 euro e deve trovarsi nella situazione di disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale.
In proposito, e ai fini che qui interessano:
i “nuclei familiari monoparentali” sono quelli caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
il genitore, per essere considerato “disoccupato”, deve essere privo d’impiego oppure avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro annui (4.800 euro annui se derivanti da lavoro autonomo);
un “genitore monoreddito” è un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente...