Contributo allo studio per consulenti finanziari, aspetti fiscali
Nella risposta all’interpello 9.01.2024, n. 3 è stato analizzato il trattamento fiscale applicabile al contributo allo studio erogato da una banca per la partecipazione a un corso idoneo alla preparazione per l'esame di abilitazione all'attività di consulente finanziario.
Il contributo allo studio erogato da una banca per la partecipazione a un corso idoneo alla preparazione per l'esame di abilitazione per l'attività di consulente finanziario, corrisposto durante la frequenza del corso, rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale borsa di studio. Pertanto, in qualità di sostituto d'imposta, la banca è tenuta a operare la ritenuta d'acconto ai fini Irpef sui relativi compensi. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 9.01.2024, n. 3.
Nel caso esaminato una banca era intenzionata a offrire ai giovani laureati o diplomati la partecipazione a un percorso formativo propedeutico alla preparazione per l’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario, nella prospettiva di un potenziale inserimento nella propria rete commerciale. Il percorso prevedeva il riconoscimento, a ciascun partecipante, per i 6 mesi di durata dell’attività didattica, di un “contributo allo studio” di ammontare pari a 1.300 euro mensili, al lordo delle imposte, avente la finalità di supportare i partecipanti nell’attività di studio e di formazione per l’accesso all’esercizio della professione di consulente finanziario.
Con riferimento a quanto sopra, è stato preliminarmente ricordato che, ai fini Irpef, sono considerati “assimilati” ai redditi di lavoro dipendente...