Con il messaggio 7.02.2025, n. 483 l’Inps fa seguito al messaggio 23.01.2025, n. 269, in materia di contribuzione addizionale NASpI (1,40%), e del relativo incremento (0,5%), a seguito della norma di interpretazione autentica in materia di stagionalità contenuta nell’art. 11 L. 203/2024.
In prima battuta, l’Istituto riporta le previsioni della L. 92/2012 che all’art. 2, c. 29, lett. b) dispone: “Il contributo addizionale di cui al c. 28 non si applica: [...] b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7.10.1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1.01.2013 al 31.12.2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative [...]”.
Con il nuovo messaggio, l’Inps ha voluto precisare che, stante l’art. 2, c. 28 L. 92/2012 come modificato dall’art. 1, c. 13, lett. a) L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), l’esonero dal versamento della suddetta contribuzione e relativi incrementi per ogni rinnovo si applica a:
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963;
- contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1.01.2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (si veda la circolare Inps n. 91/2020).
La norma del 2019, infatti, ha voluto cristallizzare le attività stagionali che danno luogo all’applicazione dell’esonero contributivo, considerando a tale fine solo quelle contenute nei Ccnl stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative: ai soli fini della determinazione dell’ambito di applicazione dell’esclusione, dunque, l’esonero si riferisce anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, sottoscritti a decorrere dal 1.01.2020, stipulati in forza di Ccnl intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31.12.2011, qualora tali rinnovi contrattuali contengano espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai Ccnl stipulati entro tale data, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali.
L’esclusione dal versamento, dunque:
- non sarà applicabile alle ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del Ccnl stesso;
- sarà applicabile, nell’ipotesi di contratto di lavoro stagionale stipulato antecedentemente al 1.01.2020, ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente a tale data, in considerazione dell’analogia tra le ipotesi di “sottoscrizione di un nuovo contratto” e quella di “rinnovo”.
L’Inps, infine, ha comunicato che per questi lavoratori dovrà essere utilizzata, ai fini dell’esposizione in UniEmens, la qualifica 3 uguale a “G”. Possiamo, dunque, concludere che la contribuzione addizionale, e relativo incremento, è esclusa per:
- i casi di cui sopra;
- contratti a termine per esigenze sostitutive, nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
- gli apprendisti;
- i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai Ccnl, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione entro il giorno antecedente.
